Il decreto milleproroghe concede infatti la possibilita’ di annullare integralmente le mini-cartelle. In questo caso il Comune dovra’ dire ”si” (con appositi moduli pubblicati oggi sul sito dell’Agenzia della Riscossione). Inoltre e’ possibile, sempre per i Comuni, entro il 31 marzo dire invece di ”no” allo stralcio parziale che e’ automatico. Cioe’ lo stralcio per le sole sanzioni e interessi, previsto dalla legge di Bilancio. I contribuenti hanno quindi una nuova possibilita’ se il loro comune aderira’ all’iniziativa. Sono pero’ gia’ molte le amministrazioni che hanno dichiarato che non avrebbero aderito
allo stralcio parziale entro la prima scadenza del 31 gennaio.
E’ dunque improbabile che accolgano questa seconda opportunita’
legata alla ”tregua fiscale”.
Agenzia Riscossione – spiega una nota dell’amministrazione
fiscale – ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni
e i moduli aggiornati con le novita’ previste dal decreto
Milleproroghe sull’annullamento dei debiti fino a mille euro. Da
oggi, lunedi’ 6 marzo, e’ dunque disponibile online il modulo che
gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle
agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio
i Comuni), devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo
2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei
debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015. La legge
di conversione del decreto Milleproroghe, infatti, ha esteso
anche a tali enti la possibilita’ di deliberare l’annullamento
dell’intero importo affidato alla riscossione, ampliando cosi’
quanto previsto dalla Legge di Bilancio che prevedeva, in
assenza di un provvedimento contrario da parte dell’ente,
l’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi
(c.d. stralcio parziale).
La Legge ha stabilito inoltre lo slittamento, dal 31 gennaio
al 31 marzo 2023, del termine entro il quale gli stessi enti
devono deliberare l’eventuale non applicazione dello stralcio
“parziale” e comunicare il relativo provvedimento all’agente
della riscossione. Sul portale
www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti
Creditori”, sono presenti le informazioni e i moduli da
utilizzare sia per la comunicazione del provvedimento di
applicazione dello stralcio “integrale” sia per i provvedimenti
di diniego dell’annullamento “parziale”, da inviare
esclusivamente all’indirizzo di Posta elettronica certificata
(Pec) indicato nei moduli, insieme a una copia del provvedimento
stesso.