Dal 1880 fino ad oggi per acquisire il titolo di Maestro di scherma era necessario diplomarsi presso l’Accademia Nazionale di Scherma, con sede a Napoli, unico Ente autorizzato a rilasciare il titolo. Da ora in poi potrebbe non essere sport-1111 piu’ cosi’ perche’ la Federazione Italiana Scherma vuole impossessarsi del compito di diplomare i nuovi Maestri, togliendolo all’ Istituzione napoletana, fondata nel 1861 e di cui primo presidente fu il generale Enrico Cialdini. Il vice presidente dell’ Accademia, il magistrato Maurizio Fumo e’ deciso pero’, assieme al consiglio direttivo, a dare battaglia, sia attraverso un ricorso al Tar, sia avvalendosi di tutti i possibili strumenti di legge per contrastare quello che definisce uno ‘scippo’ perpetrato dalla Fis. La Federazione giustifica la decisione di ‘avocare a se’ i compiti a suo tempo demandati’ a causa dell mancato adeguamento dello statuto da parte dell’Accademia. La Fis precisa anche di
essere ”l’unica Federazione sportiva titolare delle attribuzioni previste dalla legge per le discipline schermistiche” e che, come tale, ”ha anche il dovere di verificare la rispondenza dello statuto dell’ Accademia Nazionale di Scherma ai principi della Federazione e dell’ordinamento sportivo’. Secondo la Fis ”questa rispondenza e’ venuta a mancare nel recente periodo ed ha comportato la mancata approvazione dell’ultima revisione dello statuto dell’Accademia, nel testo proposto dalla stessa”. ‘E’ soltanto un argomento pretestuoso – ribatte Fumo – perche’ nello scorso mese di giugno la Fis si felicitava con una lettera per l’accordo felicemente raggiunto dopo una ‘costruttiva riunione’ tenuta per l’adeguamento dello statuto dell’Accademia, che e’ stato approvato dalla Prefettura e dal Coni. La funzione
di diplomare i Maestri di scherma, attribuita dalla legge statale al nostro Ente, e’ stata ribadita a seguito del
recepimento di una precisa direttiva europea”. Fumo, che e’ presidente di sezione della Corte di Cassazione,
aggiunge: ”Ne consegue che il diploma di Maestro, senza l’intervento dell’Accademia, non si puo’ dare. Se qualcuno
esrcitasse tale professione senza aver conseguito il titolo, commetterebbe, con ogni probabilita’, il reato previsto
dall’art.348 del Codice penale (Abusivo esercizio di una professione), con il concorso di chi glielo consente”.
”E’ allora evidente – conclude – che sono stati spesi argomenti pretestuosi, documentalmente smentibili e che dobbiamo parlare di un atto assunto in violazione della legge e di un grave affronto consumato in danno di una Istituzione storica della citta’ di Napoli. Forse il Sindaco ed il Presidente della Regione dovrebbero interessarsi della questione’