Nell’ambito delle misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico, è in vigore il dispositivo di limitazione al traffico dei veicoli privati con valori di emissioni superiori ai limiti di legge, per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30.
A causa del superamento del limite fissato di 50 milligrammi x metro cubo per le PM10 , si è disposto il divieto di circolazione veicolare, sull’intero territorio cittadino, anche per martedì sempre dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Questo dispositivo si va ad aggiungere al già esistente dispositivo di limitazione di traffico riguardanti le giornate del lunedì mercoledì e venerdì 9,30 – 12,30 – 14,30 – 16,30.
L’estensione del divieto di circolazione anche alla giornata di martedì resta in vigore fino al 31 dicembre 2016, mentre per tutti gli altri giorni il divieto sarà in vigore fino al 31 marzo 2017.
Si allega disposizione dirigenziale.
Con deliberazione n. 292 del 5 maggio 2015 la Giunta ha approvato un programma di azioni per il miglioramento della qualità dell’aria prevedendo, tra l’altro:
- la conferma, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 marzo di ogni anno del divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati a trasporto di persone e merci sull’intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nelle fasce orarie 9,00 – 12,30 e 14,30-16,30;
- la conferma, al raggiungimento del superamento numero 35 di PM10 comunicato dall’Arpac di una delle stazioni di rilevamento nella città di Napoli, indipendentemente dal periodo sopra richiamato, del divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati a trasporto di persone e merci sull’intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì nelle fasce orarie 9,00 – 12,30 e 14,30-16,30;
– con disposizione dirigenziale n. 22 del 30 settembre 2016 si è data attuazione alla citata deliberazione n. 292 del 5 maggio 2015 per quanto concerne al punto 1 disponendo, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2016 ed il 31 marzo 2017 il divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati a trasporto di persone e merci sull’intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nelle fasce orarie 9,00 – 12,30 e 14,30-16,30.
Considerato che in data 29 novembre 2016 l’Arpac ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il bollettino della qualità dell’aria dal quale è emerso che in data 25 novembre 2016 è stato superato per la centralina di rilevamento NA09 via Argine il limite giornaliero di PM10 per la 35° volta nell’anno 2016;
che pertanto ricorrono le condizioni di cui al punto 2 della deliberazione n. 292 del 5 maggio 2015 e conseguentemente occorre disporre fino al 31 dicembre 2016 il divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati a trasporto di persone e merci sull’intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì nelle fasce orarie 9,00 – 12,30 e 14,30-16,30.
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto direttore della direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare
DISPONE
In attuazione della deliberazione di Giunta deliberazione n. 292 del 5 maggio 2015, quanto segue.
- A) Fino al 31 dicembre 2016 vige il divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci sull’intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì nelle fasce orarie 9,00 – 12,30 e 14,30-16,30;
- B) In deroga al suddetto divieto, potranno circolare:
- a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Sociale adibiti al trasporto disabili;
- b) i veicoli elettrici ad emissione nulla;
- c) i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;
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- d) i ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase Il, cap. 5 (detti euro 2) e successive;
- e) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;
- f) gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive anche se adibiti al trasporto merci;
- g) gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) escluso euro 0 ed euro 1;
- h) i veicoli de titolari di attestato di certificazione energetica redatto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni. La richiesta di deroga può essere presentata al servizio Controlli ambientali del comune di Napoli che attesterà la rispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito nella apposita pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate;
- i) i veicoli delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale di Napoli, della Protezione Civile, militari, i veicoli di servizio dell’amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
- l) i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
- m) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva , nonché fotografi professionisti;
- n) gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l’espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l’indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l’attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta , ove la terapia medesima viene effettuata, con l’indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- o) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- p) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i Taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;
- q) gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta “scuola guida”;
- r) i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in regioni diverse dalla Campania;
- s) gli autoveicoli , purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- t) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
- u) i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax alla Polizia Locale unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile.
- C) Autorizzare la Polizia Locale ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale delle presenti disposizioni nel caso di forza maggiore, di interesse pubblico di scioperi nel settore del trasporto pubblico. Chiunque circoli in violazione delle limitazioni previste dalla presente disposizione è soggetto alle sanzioni previste di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.
- D) Incaricare la Polizia Locale a vigilare, unitamente a tutti gli altri Organi indicati dal primo comma dell’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per l’osservanza della presente disposizione.
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- E) Resta inteso che dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 si applicheranno le disposizioni di cui al punto 1 della deliberazione di Giunta deliberazione n. 292 del 5 maggio 2015 e della disposizione dirigenziale n. 22 del 30 settembre 2016.
Per quanto previsto dall’art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero il ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Sottoscritta digitalmente dal Direttore Centrale
Giuseppe Pulli
Il dirigente del Servizio Controlli Ambientali
Giovanni Annunziata
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.